Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e
dell'articolo  1815,  secondo  comma, del codice civile, si intendono
usurari  gli  interessi  che superano il limite stabilito dalla legge
nel  momento  in  cui  essi  sono  promessi  o  comunque convenuti, a
qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
((  2.   In  considerazione  dell'eccezionale  caduta  dei  tassi  di
interesse  verificatasi  in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999,
avente  carattere  strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei
finanziamenti  non  agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso
fisso  rientranti  nella  categoria  dei  mutui,  individuata  con il
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  previsto  dall'articolo  2,  comma  2, della legge 7 marzo
1996,  n.  108, in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' sostituito, salvo diversa pattuizione piu' favorevole per
il  debitore, dal tasso indicato al comma 3. Il tasso di sostituzione
e' altresi' ridotto all'8 per cento con riferimento ai mutui ovvero a
quote  di  mutuo di importo originario non superiore a 150 milioni di
lire,  o  all'equivalente  importo  in  valuta  al  cambio vigente al
momento  della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la
costruzione   di  abitazioni,  diverse  da  quelle  rientranti  nelle
categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  per  i  quali  spettano  le
detrazioni  di  cui  alla  lettera b)  del  comma  1 e al comma 1-ter
dell'articolo  13-bis  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917, e successive modificazioni. La sostituzione di cui al
presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico
del  mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al
2 gennaio 2001.
  3.  Il tasso di sostituzione e' stabilito, per le rate con scadenza
a  decorrere  dal  3 gennaio  2001, in misura non superiore al valore
medio  per  il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi
dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  con vita residua superiore ad un
anno.))
    4.  Le  disposizioni legislative in materia di limiti di tassi di
interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, concessi o
ricevuti  in  applicazione  di  leggi  speciali  in materia di debito
pubblico di cui all'articolo 104 del trattato sull'Unione europea.

          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 644 del codice penale:
              "Art.  644 (Usura). - Chiunque, fuori dei casi previsti
          dall'art.  643,  si  fa  dare o promettere, sotto qualsiasi
          forma,  per  se'  o  per  altri,  in  corrispettivo  di una
          prestazione  di  denaro  o  di  altra utilita', interessi o
          altri  vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], e' punito con la
          reclusione  da  uno  a  sei anni e con la multa da lire sei
          milioni a lire trenta milioni.
              Alla  stessa  pena  soggiace  chi,  fuori  del  caso di
          concorso  nel  delitto  previsto dal primo comma, procura a
          taluno una somma di denaro od altra utilita' facendo dare o
          promettere,  a  se'  o  ad  altri,  per  la  mediazione, un
          compenso usurario [c.p. 649].
              La  legge  stabilisce  il  limite  oltre  il  quale gli
          interessi  sono  sempre  usurari. Sono altresi' usurari gli
          interessi,  anche  se  inferiori a tale limite, e gli altri
          vantaggi  o  compensi  che,  avuto  riguardo  alle concrete
          modalita'   del  fatto  e  al  tasso  medio  praticato  per
          operazioni   similari,  risultano  comunque  sproporzionati
          rispetto  alla  prestazione  di denaro o di altra utilita',
          ovvero  all'opera  di  mediazione,  quando chi li ha dati o
          promessi  si trova in condizioni di difficolta' economica o
          finanziaria.
              Per  la  determinazione del tasso di interesse usurario
          si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi
          titolo  e  delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
          collegate alla erogazione del credito.
              Le  pene  per  i  fatti di cui al primo e secondo comma
          sono aumentate da un terzo alla meta':
                1)  se  il  colpevole  ha agito nell'esercizio di una
          attivita'  professionale,  bancaria  o  di  intermediazione
          finanziaria mobiliare;
                2)   se   il   colpevole  ha  richiesto  in  garanzia
          partecipazioni  o quote societarie o aziendali o proprieta'
          immobiliari;
                3)  se  il reato e' commesso in danno di chi si trova
          in stato di bisogno;
                4)  se  il  reato  e' commesso in danno di chi svolge
          attivita' imprenditoriale, professionale o artigianale;
                5)  se il reato e' commesso da persona sottoposta con
          provvedimento  definitivo  alla misura di prevenzione della
          sorveglianza   speciale  durante  il  periodo  previsto  di
          applicazione  e  fino  a  tre  anni  dal  momento in cui e'
          cessata l'esecuzione.
              Nel  caso  di  condanna,  o  di applicazione di pena ai
          sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno
          dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata
          la  confisca  dei  beni che costituiscono prezzo o profitto
          del  reato  ovvero  di somme di denaro, beni ed utilita' di
          cui  il  reo  ha  la  disponibilita'  anche  per interposta
          persona  per  un  importo  pari al valore degli interessi o
          degli  altri  vantaggi  o compensi usurari, salvi i diritti
          della  persona  offesa  dal  reato  alle  restituzioni e al
          risarcimento dei danni.
              - Si riporta il secondo comma dell'art. 1815 del codice
          civile:
              Se  sono convenuti interessi usurai [c.p. 644, 649], la
          clausola  e'  nulla e non sono dovuti interessi [c.c. 1339,
          1419].
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge
          7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura):
              "2.  La  classificazione delle operazioni per categorie
          omogenee,   tenuto   conto   della   natura,  dell'oggetto,
          dell'importo,  della durata, dei rischi e delle garanzie e'
          effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro,
          sentiti  la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13-bis,  comma  1,
          lettera  b)  e comma 1-ter del decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
          unico delle imposte sui redditi):
              1.  Dall'imposta  lorda si detrae un importo pari al 19
          per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
          non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo:
                a) (omissis);
                b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione  pagati  a soggetti residenti nel territorio
          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          di  soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare  da  adibire ad abitazione principale entro sei
          mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
          milioni  di  lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
          essere  effettuato  nei  sei  mesi antecedenti o successivi
          alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si
          tiene   conto   del   suddetto  periodo  nel  caso  in  cui
          l'originario  contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
          nuovo  di  importo  non  superiore  alla  residua  quota di
          capitale  da  rimborsare, maggiorata  delle  spese  e degli
          oneri  correlati.  Per  abitazione  principale  si  intende
          quella  nella quale il contribuente dimora abitualmente. La
          detrazione  spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso
          del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto
          delle  variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di
          lavoro.  In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o
          di  piu'  contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire
          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,
          oneri  accessori  e  quote  di  rivalutazione sostenuti. La
          detrazione  spetta,  nello stesso limite complessivo e alle
          stesse   condizioni,   anche  con  riferimento  alle  somme
          corrisposte  dagli  assegnatari di alloggi di cooperative e
          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova
          costruzione,  alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari
          contratti dalla stessa e ancora indivisi;
              (omissis).
              "1-ter.  Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,   si   detrae  dall'imposta  lorda,  e  fino  alla
          concorrenza  del  suo  ammontare, un importo pari al 19 per
          cento  dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
          di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
          di   indicizzazione   pagati   a   soggetti  residenti  nel
          territorio   dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro  delle
          Comunita'  europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in
          dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998
          e  garantiti  da  ipoteca,  per  la costruzione dell'unita'
          immobiliare   da  adibire  ad  abitazione  principale.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita'  e  le  condizioni  alle  quali e' subordinata la
          detrazione di cui al presente comma".